Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Al fine di assicurare un adeguato livello di tutela e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale, le regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, procedono all'aggiornamento dello strumento normativo di pianificazione paesaggistico-territoriale, di seguito denominato «piano paesaggistico regionale», nel rispetto delle disposizioni della presente legge.